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Variazione rendita catastale, possibile solo con la Docfa

La variazione della rendita catastale è possibile solo con la Docfa, non in sede giudiziale. Ad affermarlo la Commissione tributaria provinciale di Prato, con la sentenza n. 3/02/20.

Secondo quanto evidenziato, il procedimento amministrativo di classamento che deve essere seguito è previsto “dal decreto ministeriale n. 701/1994, la cui azione si limita alla verifica dei vizi dell’atto impugnato, cioè l’accertamento catastale, e non può estendersi ad atti a esso prodromici, vale a dire la denuncia Docfa”.

La Ctp di Prato ha sottolineato che “in sede giudiziale non può essere pretesa una riduzione della rendita spontaneamente dichiarata in Docfa, poiché la determinazione della rendita catastale presuppone l’iniziativa del titolare del bene, che si attivi con le modalità indicate dal Dm n. 701/1994”.

Nello specifico, la Commissione tributaria provinciale di Prato ha precisato che la variazione della rendita catastale può essere ottenuta solo tramite il procedimento amministrativo di classamento previsto dal Dm n. 701/1994, che “è azionabile solo a fronte di nuovi accatastamenti (edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzione ex novo o ampliamenti) o di variazioni catastali di edifici esistenti (come destinazioni d’uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni…), e non laddove il contribuente cambi idea, e ritenga più appropriata una rendita, anziché un’altra; e “deve essere azionato necessariamente mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate, a carico degli intestatari dell’immobile, di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista, denominato Docfa, mediante il quale viene proposta un’ipotesi di attribuzione della rendita; se l’Amministrazione, attivati i controlli, ritiene di non dover correggere la proposta, il procedimento si ferma, altrimenti l’ufficio emette un atto di accertamento, mediante il quale provvede alla rettifica della rendita proposta”.

Non solo. L’impossibilità di ridurre la rendita dichiarata in sede giudiziale è determinata anche dal fatto che la cognizione del giudice tributario “è limitata ai vizi dell’atto impugnato (l’accertamento catastale) e non può estendersi ad atti a esso prodromici (la denuncia Docfa), vieppiù laddove siano stati presentati dal contribuente stesso”.

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